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FINANZIAMENTI PER PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ
Legge n. 162/1998 - Legge regionale n. 2 del 29/05/2007, art. 34 "Fondo per la non autosufficienza"
Descrizione
La Regione eroga finanziamenti ai comuni per la realizzazione di piani personalizzati che prevedano interventi socio-assistenziali a favore di bambini, giovani, adulti e anziani con disabilità grave (art. 3, c. 3 della L. n. 104/1992), finalizzati allo sviluppo della piena potenzialità della persona, al sostegno alle cure familiari ed alla piena integrazione nella famiglia, nella scuola e nella società.
I piani personalizzati potranno prevedere, in particolare, i seguenti servizi:
- servizio educativo (non previsto per gli ultrasessantacinquenni);
- assistenza personale e/o domiciliare (per assistenza personale s’intende l’assistenza alla persona, mentre quella domiciliare è riferita alla cura degli ambienti di vita della stessa persona);
- accoglienza presso centri diurni autorizzati, limitatamente al pagamento della quota sociale;
- soggiorno presso strutture sociali e sociosanitarie e residenze sanitarie assistenziali autorizzate, per non più di 30 giorni nell’arco di un anno e limitatamente al pagamento della quota sociale;
- attività sportive e/o di socializzazione (non previste per gli ultrasessantacinquenni).
Requisiti:
possono usufruire dei piani personalizzati le persone residenti in Sardegna, in possesso della certificazione attestante la disabilità grave ( art. 3, c. 3 - L. n. 104/1992) rilasciata dall'Inps o, in caso di sindrome di Down, dal medico di base. Tale certificazione è richiesta anche per i bambini da 0 a 3 anni.
Procedura:
La persona disabile interessata (oppure, per suo conto, la persona delegata, il tutore, il titolare della patria potestà o l'amministratore di sostegno) deve richiedere la predisposizione del piano personalizzato al Comune di Santadi utilizzando a tal fine il modulo appositamente predisposto.
Alla domanda dovranno essere allegati i documenti indicati nel modulo.
L’Ente predispone il piano in collaborazione con la famiglia dell’interessato e, se necessario, con i servizi sanitari, sulla base di apposite schede di valutazione la"scheda salute" e la "scheda sociale".
In base alle informazioni riportate nelle due schede, il Comune attribuirà al piano personalizzato un punteggio, in applicazione dei criteri previsti nelle predette schede, necessario per individuare l’entità massima del finanziamento concedibile.
L’importo che potrà essere effettivamente assegnato sarà determinato in base al reddito Isee dell’interessato.
Successivamente il Comune comunica tutto il fabbisogno alla Regione per la concessione dei finanziamenti necessari.
Le domande di predisposizione del piano personalizzato devono essere presentate annualmente entro un unico termine valido per tutti gli interessati.
Il Comune rende noto tale termine a seguito di apposita comunicazione da parte della Regione.
Per coloro che si trovino nell’impossibilità momentanea a dichiarare o firmare per ragioni di salute, le informazioni utili per la compilazione e/o gestione del Piano potranno essere fornite da un familiare di riferimento. A tal fine questi dovrà presentare apposita dichiarazione sostitutiva di impegno a fornire, sotto la propria responsabilità, ogni informazione utile.
Modalità di gestione
Ad avvenuta comunicazione del finanziamento da parte della Regione, il Comune informa i beneficiari che potranno attivare gli interventi previsti nel Piano.
Gli interventi dovranno gestiti dal beneficiario o dalla persona incaricata, i quali dovranno stipulare direttamente il contratto con gli operatori che erogano il servizio o i servizi previsti nel Piano.
Il finanziamento potrà essere utilizzato per i soli interventi previsti nel Piano.
Gli operatori che erogano il servizio non potranno essere parenti conviventi né persone incluse tra le categorie elencate all’art. 433 del Codice civile (coniuge; figli, anche adottivi, e in loro mancanza i discendenti prossimi; i genitori e in loro mancanza gli ascendenti prossimi; gli adottanti; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle).
Fanno eccezione le sole situazioni particolari per cui venne autorizzata una deroga dalla Direzione generale delle Politiche sociali, come previsto dalla delibera G.R. n. 45/18 del 21 dicembre 2010 confermata dalla delibera G.R. n. 3/23 del 31 gennaio 2014.
Liquidazione del finanziamento
La liquidazione ed il pagamento del finanziamento avviene sotto forma di rimborso delle spese sostenute per gli interventi attivati. A tal fine il beneficiario presenta al Comune la documentazione giustificativa delle spese sostenute ogni trimestre entro il giorno 5 del mese successivo al trimestre scaduto. Per la richiesta di rimborso deve essere utilizzato l'apposito modulo.
La liquidazione e il pagamento avverranno entro il mese di presentazione della documentazione.
Il rimborso delle spese la cui documentazione sia stata presentata oltre il giorno 5 sarà liquidata entro il mese successivo.
Ai fini della liquidazione l'importo complessivo del finanziamento è suddiviso in dodici mensilità con un importo più o meno costante.
Il mandato di pagamento verrà emesso in favore del Beneficiario del finanziamento con ritiro presso sportello del Banco di Sardegna o accredito su CC Bancario o Postale intestato al Beneficiario.
In presenza di regolare delega alla riscossione sottoscritta dal Beneficiario del finanziamento o dall’Amministratore di Sostegno/Tutore, esercente la potestà genitoriale dello stesso, il mandato di pagamento sarà emesso in favore del delegato che potrà riscuotere la somma direttamente allo sportello del Banco di Sardegna o accredito su CC Bancario o Postale.
Dove rivolgersi:
Servizi sociali del Comune
Giorni e orario di ricevimento:
il martedì dalle 10:00 alle 12:00
Responsabile del procedimento:
Natascia Capurro (0781/9420324; natascia.capurro@comune.santadi.ci.it)