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Organi di indirizzo politico-amministrativo
Art. 13, comma 1, lett. a) e art. 14 - D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33
SINDACO DAL 27 OTTOBBRE 2020:
MASSIMO IMPERA nato a Carbonia il 29 maggio 1076
Atto di proclamazione
Il Sindaco è l’organo monocratico posto al vertice dell’amministrazione comunale eletto dai cittadini a suffragio universale. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti (come il Comune di Santadi) il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio comunale. E' proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età. Il Sindaco dura in carica per un periodo di 5 anni.
Funzioni:
- Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune, rappresenta l'ente e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
- Esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune.
Inoltre:
- Convoca e presiede la Giunta, il Consiglio (quando non è previsto il presidente del Consiglio), nomina ed eventualmente revoca gli assessori
- Nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.
- Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi e attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna.
- Emette ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale e adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti.
- Coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici del territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze degli utenti.
Il Sindaco, come ufficiale di governo, sovrintende:
- alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.
- Alla emanazione di atti in materia di ordine e pubblica sicurezza e allo svolgimento di funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria
- Alla vigilanza su quanto può interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
- Adotta provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini - In caso di emergenza connessa al traffico e all'inquinamento acustico o atmosferico, ovvero quando in casi straordinari si verifichino particolari necessità dell'utenza, può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici del territorio.
Normativa di riferimento:
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
Art. 50 (Competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia)
Art. 51 (Durata del mandato del Sindaco, del Presidente della Provincia, dei Consigli. Limitazione dei mandati)
Art. 52 (Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco o del Presidente della Provincia)
Art. 54 (Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale)
Secondo l'art. 36 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) la giunta comunale è uno degli organi di governo del comune, ente locale previsto dall'art. 114 della Costituzione della Repubblica Italiana.
Struttura della Giunta Comunale
La giunta è un organo collegiale composto dal sindaco, che ne è anche presidente, e da un numero di assessori, stabilito dallo statuto comunale, che non deve essere superiore a un terzo (arrotondato) del numero dei consiglieri comunali (computando a tale fine anche il sindaco) e comunque non superiore a sedici (art. 47 del D.Lgs. 267/2000). Secondo l'art. 47 del D.Lgs. 267/2000 gli assessori sono nominati dal sindaco fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere. Nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti gli assessori sono nominati anche al di fuori dei componenti del consiglio, tuttavia, poiché secondo l'art. 64 del D.Lgs. 267/2000 in questi comuni la carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere, chi è stato nominato assessore cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti gli assessori sono nominati all'interno del consiglio comunale, salvo che lo statuto preveda la possibilità di nominarli anche al di fuori; in questo caso non esiste alcuna incompatibilità tra la carica di assessore e quella di consigliere (art.64 c.3 D.Lgs. 267/2000). Il sindaco ha, secondo la legge, la più ampia discrezionalità nella nomina e revoca degli assessori; nella pratica, però, deve tenere conto delle indicazioni delle forze politiche che lo sostengono e, nel caso di coalizione, ponderare la presenza in giunta delle stesse.
Funzione della Giunta Comunale
Secondo l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000 la giunta collabora con il sindaco nel governo del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. La giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso; adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio. Ciascun assessore riceve, di norma, una o più deleghe relative a settori specifici dell'azione amministrativa comunale. Talvolta il sindaco conferisce a membri del consiglio comunale (i cosiddetti consiglieri delegati) incarichi di collaborazione in ambiti specifici, sicché questi vengono a configurarsi come una sorta di assessori "esterni", sebbene tale prassi sia da molti ritenuta in contrasto con l'attuale impianto normativo in materia di organi degli enti locali.
Consulta la composizione della Giunta comunale
Vedi l'Atto di nomina della Giunta Comunale
Struttura e Durata
Secondo il D.Lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) il Consiglio comunale è l'assemblea pubblica rappresentativa di ogni Comune, ente locale previsto dall'art. 114 della Costituzione della Repubblica Italiana.
La durata del mandato è di 5 anni. Le modalità di elezione differiscono secondo la grandezza del Comune. Nei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti è eletto Sindaco, in un solo turno di votazione, il candidato collegato alla lista più votata, anche a maggiornaza relativa: in questo caso 2/3 dei seggi sono assegnati alla lista più votata (9 nel caso di comuni con 12 consiglieri assegnati e 11 nel caso di 16 consiglieri da eleggere). I seggi attribuiti alle liste battute sono assegnati proporzionalmente con il sistema di Hondt e della media più forte.
Funzioni del Consiglio
ll Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del comune. Le materie di competenza del Consiglio sono definite dalla legge. Tra le principali ci sono lo statuto dell'ente, il bilancio, il conto consuntivo, il piano urbanistico comunale, il piano delle opere pubbliche e le convenzioni tra gli enti locali.
Il Consiglio comunale vota la fiducia al sindaco e alla giunta comunale. Al contempo può anche votare mozioni di sfiducia.
All'atto dell'elezione, il sindaco, sentita la giunta presenta al Consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti che intende realizzare.
I consigli comunali sono presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri alla prima seduta.
Le sedute possono essere ordinarie, cioè quelle nelle quali sono iscritte le proposte di deliberazioni relative all'approvazione delle linee programmatiche di governo, del Bilancio di previsione annuale e pluriennale e del rendiconto di gestione. Sono straordinarie le altre. Possono essere pubbliche oppure segrete (cioè senza pubblico) quando gli argomenti trattati possono ledere la riservatezza delle persone.
Il voto dei consiglieri comunali di regola è palese. È segreto nel caso in cui coinvolga persone.