Salta il menu di scelta rapide
Menu di scelte rapide
- Vai al modulo di ricerca [0]
- Vai al contenuto [1]
- Vai al menu del Paese [2]
- Vai al menu Organi Istituzionali [3]
- Vai al menu Statuto e Regolamenti [4]
- Vai al menu Struttura Organizzativa [5]
- Vai al menu Servizi al Cittadino [6]
- Vai al menu Servizi alle Imprese [7]
- Vai al menu Albo Pretorio, Trasparenza, Monitoraggio e Altri link [8]
- Vai al Piè di pagina [9]
Art. 13, c. 1, lett. b, c - D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33
Art. 13 Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.