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Accesso civico
DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 (in G.U. n. 80 del 5 aprile 2013 - in vigore dal 20 aprile 2013). Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione d’informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
Art.5
Accesso civico
1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicar e documenti, informazioni o dati, comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi i n cui sia stata omessa la loro pubblicazione .
2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1 che si pronunci a sulla stessa.
3. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto . Se il documento, l'informazione o il dato richiesto risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, dispone l'esibizione dei documenti, dei dati e delle informazioni richiesti e la loro pubblicazione.
5. Il regime dell'accesso civico di cui al presente articolo si applica anche a tutti gli atti, i documenti, le informazioni e i dati che sono qualificati pubblici da specifiche disposizioni di legge diverse da quelle comprese nel presente decreto o da questo espressamente richiamate. In tali casi, restano fermi i limiti di cui all'articolo 24, commi 1 e 7 della legge 7 agosto 1990, n . 241 e successive modifiche .
6. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto.
7. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.
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Il Responsabile della Trasparenza del Comune di Santadi, nominato con Decreto sindacale n. 22 del 16/12/2015, è il Segretario Comunale Dott.ssa Adalgisa Frau - tel. fisso 07819420302 - e-mail segretariocomunale@comune.santadi.ci.it
E' individuato, a supporto del Responsabile della Trasparenza, la Responsabile dell'Area Amministrativa, CAT D, Dott.ssa Caterina Meloni alla quale vanno fatte le preliminari segnalazioni, con l'obbligo di trasmetterle al Responsabile della Trasparenza. - tel. fisso 07819420310 - e-mail caterina.meloni@comune.santadi.ci.it e protocollo@comune.santadi.ci.it e protocollo@pec.comunesantadi.it
A norma del D.Lgs. 33/2013 ogni Responsabile d'Area è responsabile delle pubblicazioni inerenti gli atti di competenza dei servizi affidati.
Il Titolare del potere sostitutivo è lo stesso Responsabile della Trasparenza Dott.ssa Adalgisa Frau - tel. fisso 07819420302- e-mail: segretariocomunale@comune.santadi.ci.it